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Tribunali Emilia-Romagna > Comportamento antisindacale
Data: 07/03/2001
Giudice: Vignati
Tipo Provvedimento: Decreto
Numero Provvedimento: -
Parti: SLT-CGIL e FISTEL-CISL / Telecom S.p.A
TRIBUNALE DI RAVENNA - MOBILITA' INTERREGIONALE DI LAVORATORI - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONSULTAZIONE E/O INFORMAZIONE E/O NEGOZIAZIONE PREVISTI DA ACCORDI SINDACALI - ANTISINDACALITA' - INSUSSISTENZA.


Con accordo sindacale 28 marzo 2000, sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e relativo all'attuazione di un piano "di Sviluppo e Riorganizzazione", la Telecom SpA si impegnava con le OO.SS ad un esame congiunto, a livello sia nazionale sia territoriale, sui profili pratico-attuativi dello stesso, che comportava conseguenze a carico di un notevole numero di dipendenti interessati da provvedimenti di trasferimento, impegnandosi altresì a verificare e monitorare, congiuntamente con le OO.SS., lo stato di attuazione del piano mediante la prevista costituzione di commissioni tecniche paritetiche. Tra le parti venivano inoltre stipulati due ulteriori accordi, relativi ad ulteriori aspetti dello stesso piano di riorganizzazione aziendale, e finalizzati in particolare alla gestione di una procedura di mobilità ai sensi della legge n.223/91, riguardante 5.300 esuberi, e la collocazione in CIG di un altrettanto rilevante numero di unità lavorative. Dopo una serie di incontri - seguiti alla chiusura del confronto su mobilità ex legge n.223/91 e collocazione in CIG - ritenuti dall'azienda esaustivi degli obblighi sanciti dall'Accordo del 28 marzo 2000, la stessa procedeva ad affiggere presso le diverse sedi interessate (in particolare a Rimini e Ravenna) le liste dei lavoratori oggetto di provvedimenti di mobilità infraregionale (in particolare di trasferimento a Bologna) e successivamente a dare attuazione unilaterale ai provvedimenti stessi. Le OO.SS. denunciavano tale condotta come antisindacale presso i Giudici del lavoro delle due provincie interessate, pur nella diversità delle situazioni (mentre a Rimini era stato chiuso il Centro Supervisione presso il quale erano occupati tutti i tecnici trasferiti, a Ravenna il trasferimento aveva riguardato solo 4 nominativi su un organico di 10 dipendenti) lamentando in particolare il fatto che, nonostante le espresse richieste, non era stato consentito un esame congiunto della situazione con i responsabili delle due principali aree interessate dal processo di riorganizzazione (Rete e mercato) in un unico tavolo di confronto. Tale condotta veniva, dunque, indicata come quella integrante la violazione dell'obbligo di consultazione e/o negoziazione, essendo mancata l'opportunità per le OO.SS. di conoscere, rispetto alle prospettate esigenze di ricollocazione territoriale del personale, nel loro intreccio i dati della mobilità e della collocazione in CIG. Ciò anche al fine di evitare in tutto o in parte i trasferimenti mediante percorsi di riconversione professionale del personale, espressamente previsti dall'accordo. Mentre il Giudice di Rimini ha dichiarato che "la pretesa della Telecom dell'esame differenziato in relazione alle strutture (Rete o Mercato Italia) di volta in volta interessate dalle ricadute delle iniziative organizzative non sia di per sé irragionevole", il Giudice di Ravenna ha ritenuto che l'aspettativa di dibattito congiunto "oltre ad avere non vaga radice nello stesso tenore letterale e logico dell'accordo del 28 marzo 2000, fa realmente capo ad un diritto di libertà delle OO.SS. sancito nella fonte pattizia con esaustivo riferimento ad una procedura di confronto, estesa anche alle modalità tecniche…e da compiersi nel giro di quaranta giorni, indubbiamente decorrenti, una volta completato l'esame sulle linee politiche del piano, dal preciso momento in cui l'Azienda avesse compiutamente esternato i propri concreti propositi sulle mobilità infraregionali, ossia le iniziative che l'Impresa avrebbe tendenzialmente assunto dopo quei quaranta giorni". Per queste ed altre ragioni i due magistrati sono pervenuti ad opposte conclusioni: da un lato il Giudice di Rimini ha infatti dichiarato "l'insussistenza delle condotte sindacali denunciate" mentre il Giudice di Ravenna ha accolto il ricorso affermando questo principio: "La condotta realmente sanzionabile, per attualità e sviluppo lesivo, è rappresentata dalla offesa al diritto di libertà sindacale (di fonte pattizia) di poter partecipare, come formazione esponenziale degli interessi dei propri rappresentati, ad un procedimento volto, per espressa volontà di contratto, a consentire il confronto in ordine a tematiche coinvolgenti l'effettiva dislocazione del personales